Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista privo di jus postulandi – Inammissibilità.

In forza dell’applicazione coordinata delle norme poste dagli artt. 82 ed 86 c.p.c., 7 R.D.L. n. 1578/33 e 60 R.D. n. 37/34, deve ritenersi che possa stare in giudizio avanti il C.N.F. senza la rappresentanza e l’assistenza di difensore iscritto nell’albo speciale esclusivamente il professionista iscritto nell’albo degli Avvocati. Ne consegue che il Praticante Avvocato, sia che risulti iscritto nello specifico registro sia che risulti cancellato dal relativo registro, non è abilitato a stare in giudizio avanti il C.N.F. ne a redigere in proprio il relativo ricorso, il quale pertanto se proposto deve ritenersi inammissibile per difetto dello jus postulandi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il diniego di iscrizione in qualità di avvocato nell’Albo di Salerno ed altri)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 18 maggio 2009, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 18 Maggio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
Giurisprudenza CNF

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