Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista privo di jus postulandi – Inammissibilità.

È inammissibile l’impugnativa del provvedimento di rigetto della domanda di reiscrizione all’Albo proposta personalmente dal ricorrente privo dello jus postulandi, in quanto non iscritto all’albo degli Avvocati, né, comunque, in possesso del requisito della iscrizione all’albo dei Cassazionisti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 06 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 14 Marzo 2005
Giurisprudenza CNF

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