È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso un parere espresso dal C.d.O. sull’obbligo al pagamento degli onorari al collega domiciliatario. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei Consigli dell’ordine, i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Forlì, 17 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 11 Aprile 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 17 Maggio 2000
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