Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Omessa impugnazione di un punto della decisione – Irrevocabilità.

Nel ricorso al C.N.F. avverso una decisione disciplinare del C.d.O. l’omessa proposizione di un motivo, di impugnazione, se pur genericamente, su un punto della decisione determina l’irrevocabilità della decisione sul punto medesimo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 27 settembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 294

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 18 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 27 Settembre 2000
Giurisprudenza CNF

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