Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Natura del giudizio di appello – Revisio prioris instantiae – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità

Nel giudizio di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, in quanto il giudizio di appello è non un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae. Va ritenuto pertanto inammissibile il ricorso che, da un lato, richiami genericamente l’istruttoria espletata in fase di indagine e, dall’altro, non esponga ragioni esaustive volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 04 Ottobre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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