Nel giudizio di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, in quanto il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae. Va pertanto ritenuto ritenersi inammissibile il ricorso che, come nella specie, richiami genericamente l’istruttoria espletata dal C.d.O. e non esponga le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata, limitandosi a richiamare la documentazione presente agli atti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 18 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 10 Ottobre 2008
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