Il decesso del professionista ricorrente impedisce all’organo giudicante di entrare nel merito del ricorso, non essendovi più parti litiganti, e determina la dichiarazione di non luogo a provvedere per morte del ricorrente. (Dichiara non luogo a provvedere nel ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 11 gennaio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 luglio 2002, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 04 Luglio 2002 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 11 Gennaio 2000
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