Il decesso del professionista comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del relativo procedimento, poiché preclude all’organo giudicante di entrare nel merito della vicenda, rendendo pertanto inutile la decisione, essendo la sanzione strettamente personale e, comunque, non più suscettibile di esecuzione. (Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 26 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Maggio 2005
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