Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Mancata specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Inammissibilità.

Ai fini della ammissibilità del ricorso, l’onere di specificare i motivi di gravame richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni in fatto ed in diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre a riesame. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro 28 maggio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 13 settembre 2006, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 13 Settembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 28 Maggio 2004
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment