Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità

Costituisce principio costante quello secondo cui la specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 settembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 184

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 21 Settembre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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