Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità

Atteso che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, deve ritenersi inammissibile il ricorso che mancando della specificazione delle ragioni e dei motivi di impugnazione della decisione dell’organo territoriale, si limiti brevemente a vaghe enunciazioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 ottobre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE), sentenza del 13 luglio 2009, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 13 Luglio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 02 Ottobre 2006
Giurisprudenza CNF

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