Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Mancata esposizione fatti – Rigetto.

In mancanza della sia pur succinta esposizione dei fatti inerenti alle varie incolpazioni, tale da consentire al Consiglio di individuare, all’interno dei diversi addebiti, le censure mosse in modo del tutto generico dal ricorrente, deve essere rigettato il ricorso proposto al C.N.F., poiché privo di taluni elementi costituenti requisiti fondamentali dello stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ITALIA), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 15 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

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