La legittimazione a ricorrere al C.N.F. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato, da intendersi come colui che si duole di un provvedimento adottato in materia disciplinare nei suoi confronti e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. Pertanto è inammissibile il ricorso proposto dal CODACONS (associazione ambientalista e di tutela del consumatore) che, nella specie, non essendo titolare di un interesse giuridicamente rilevante, non può vantare alcun ruolo esponenziale di rappresentanza e tutela di interessi collettivi o generali ricollegabili alla corretta gestione del potere disciplinare da parte del C.d.O. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 gennaio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Tizzani), sentenza del 8 luglio 1997, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 08 Luglio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Gennaio 1992
0 Comment