La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 12 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Dicembre 1992
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