Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione soggettiva – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 2 ottobre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 15 aprile 1997, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 15 Aprile 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 02 Ottobre 1995
Giurisprudenza CNF

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