Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione del C.d.O. quale parte – Ricorso in cassazione – Questione di legittimità costituzionale – manifesta infondatezza.

Nei giudizi disciplinari dinanzi al C.N.F., giudice speciale, il C.d.O. territoriale, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso e impugnato, ed è altresì titolare di un autonomo potere di impugnativa delle relative decisioni del C.N.F. Pertanto, è manifestamente infondata la Q.L.C. degli articoli 54 – 56 r.d.l. n. 1578/1933 e 59 – 68 r.d.l. n. 37/1934, nella parte in cui conferiscono al C.d.O. locale, che ha emesso la decisione disciplinare, di costituirsi dinanzi al C.N.F. e di proporre ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso le sue decisioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 221

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2000 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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