La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero e al professionista interessato e non, invece, al denunziante terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 25 settembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Quinzio), sentenza del 13 marzo 1997, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 13 Marzo 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 25 Settembre 1995
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