È inammissibile l’impugnazione autonoma dei singoli atti procedurali i quali sono censurabili solo con l’impugnazione avverso la decisione definitiva. (Dichiara alcune domande inammissibili e rigetta le altre avverso decisione C.d.O. di Palermo, 19 dicembre 1996, 9 gennaio 1997, 25 settembre 1997, comunicazione 11 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Vinatzer), sentenza del 10 settembre 1998, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 10 Settembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 11 Aprile 1997
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