Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Eccezione di incompetenza – Proposizione per la prima volta al C.N.F. come motivo di impugnazione – Inammissibilità.

L’eccezione di incompetenza deve essere formulata nel giudizio amministrativo davanti al C.d.O. che abbia deciso di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista; infatti, la mancata proposizione della relativa eccezione nel giudizio amministrativo determina l’acquiescenza in ordine alla competenza territoriale, che conseguentemente non può essere contestata per la prima volta in sede giurisdizionale. Pertanto deve essere dichiarata inammissibile, perché tardiva, l’eccezione di incompetenza proposta, come motivo di gravame, per la prima volta davanti al C.N.F..(Accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 2 dicembre 1998 e 5 aprile 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 05 Aprile 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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