Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. e non negli uffici del consiglio dell’ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 29 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. RUGGERI), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 179

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 23 Ottobre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 29 Gennaio 1999
Giurisprudenza CNF

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