Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. e non negli uffici del consiglio dell’ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 dicembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRÌ), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 06 Ottobre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Dicembre 1996
Giurisprudenza CNF

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