Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 22 febbraio 1997)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 29 Aprile 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 22 Febbraio 1997
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