Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’articolo 50, II comma, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 30 maggio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Petiziol), sentenza del 12 luglio 2004, n. 159
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 12 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 30 Maggio 2003
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