Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’articolo 50, II comma, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Italia), sentenza del 5 luglio 2004, n. 148
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 05 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Novembre 2002
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