Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’articolo 50, II comma, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 27 marzo 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 14 Ottobre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 27 Marzo 2003
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