Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 3 dicembre 1997).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 03 Dicembre 1997
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