Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 6 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 16 giugno 2003, n. 159
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Giugno 1996
0 Comment