Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato – Inammissibilità – Notifica del provvedimento al difensore – Irrilevanza.

Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33; con la precisazione che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’art. 50 va interpretato nel senso che la notifica è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato e non anche del suo difensore, ed è pertanto dalla data dell’avvenuta notifica all’incolpato che decorre il termine per l’impugnazione. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. 26 febbraio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 12 marzo 2003, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 12 Marzo 2003 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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