Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 1 aprile 2004, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 01 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Novembre 2002
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