Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 24 maggio 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 24 Maggio 1997
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