Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 febbraio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 17 Gennaio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 21 Febbraio 2003
0 Comment