Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma 2, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 9 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 3 novembre 2004, n. 257
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 03 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 09 Luglio 2002
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