Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

Gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i conflitti di competenza le elezioni e i provvedimenti disciplinari che concludono un procedimento disciplinare. Pertanto è inammissibile, in quanto proposto avverso una determinazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso una decisione di apertura del procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 28 giugno 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 3 dicembre 2005, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 03 Dicembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 28 Giugno 2004
Giurisprudenza CNF

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