Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deduzioni del denunciante – Inammissibilità.

E’ inammissibile la presentazione di deduzioni al ricorso in appello da parte del denunciante in quanto lo stesso non è legittimato né a impugnare la delibera del C.d.O. né ad essere parte nel procedimento davanti al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie parzialmente il ricorso ordinario avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 6 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 3 marzo 2005, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 03 Marzo 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Dicembre 2002
Giurisprudenza CNF

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