E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decida di una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 16 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 197
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 16 Giugno 2003
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