Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Correzione di errori materiali su decisione C.N.F. – Natura amministrativa – Ricorso in Cassazione – Inammissibilità.

L’ordinanza di correzione di eventuali errori materiali in una decisione del C.N.F., è atto avente natura amministrativa e come tale non è ricorribile innanzi alla Cassazione ex art. 111 Cost. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 luglio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Caddeo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 11 Luglio 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Luglio 1995
Giurisprudenza CNF

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