Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Conflitto di competenza – Apertura del procedimento da parte di un solo C.d.O. – Inammissibilità – Criterio della prevenzione.

Il conflitto positivo di competenza è ammissibile solo nella ipotesi in cui entrambi gli ordini abbiano aperto procedimento disciplinare nei confronti del professionista e il C.N.F. sia chiamato a deliberare a chi spetti tra i due la competenza. Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità della proposizione del conflitto di competenza nelle ipotesi in cui solo un ordine abbia aperto il procedimento disciplinare, comunicando all’interessato ed al P.M. l’apertura del procedimento con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito, (dovendosi in questa ipotesi applicare il principio della prevenzione). (Dichiara inammissibile il conflitto positivo di competenza sollevato dal C.d.O. di Modena nei confronti del C.d.O. di Napoli)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 27 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 27 Giugno 2003
abc, Giurisprudenza CNF

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