Il sistema degli artt. 54 e 56 dell’Ordinamento professionale forense esclude l’impugnabilità dinanzi al C.N.F. della deliberazione sulla ricusazione adottata dal Consiglio territoriale, non potendo condurre ad una diversa conclusione l’art.53, ultimo comma, delle norme integrative e di attuazione dell’ordinamento professionale di cui al r.d. n.37/34. Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni adottate dal C.N.F. in sede di impugnativa della deliberazione del C.O.A. che abbia deciso in punto di ricusazione, altresì escluso dalle richiamate norme, neppure può ritenersi ammissibile ai sensi dell’art.111 Cost., atteso che la natura di organo amministrativo del Consiglio territoriale qualifica come amministrativi sia il procedimento incidentale di ricusazione dei componenti di detto organo, sia la relativa deliberazione, escludendo pertanto che tale deliberazione – ancorchè poi riesaminata dal CNF al solo fine di dichiarare l’inammissibilità della impugnazione – abbia il carattere della decisorietà su posizioni di diritto soggettivo (carattere necessario, unitamente a quello della definitività, ai fini della ricorribilità dei provvedimenti ai sensi del citato art.111 Cost.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 2 settembre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 02 Settembre 2008
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