Benché, nella risalente giurisprudenza, il mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e di deduzioni rivolte all’avvocato dal CdO costituisca autonoma violazione deontologica, l’art. 24, 2° co. c.d., nella vigente formulazione, non attribuisce più a tale condotta autonoma rilevanza quale illecito disciplinare, potendo soltanto essere valutata nell’ambito del procedimento disciplinare ai fini della formazione del libero convincimento in ordine all’illecito oggetto del procedimento, in quanto manifestazione del disinteresse a difendersi e, come tale, valutabile. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 23 gennaio 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 28 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 23 Gennaio 2006
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