Avvocato – Procedimento disciplinare – Riassunzione del procedimento – Art. 297 c.p.c. – Applicabilità – Esclusione

L’art. 297 c.p.c. non risulta applicabile al procedimento disciplinare, che ha natura pubblicistica, ma opera esclusivamente nell’ambito del giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti. Né, d’altra parte, alcuna norma dell’ordinamento professionale prevede un termine per la riassunzione, essendo lasciata la facoltà di riattivare il procedimento all’ufficio o all’istanza della parte che vi abbia interesse. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 7 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 21 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 07 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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