È inammissibile l’istanza di revocazione proposta al C.N.F. ed avente come presupposto l’interpretazione di una decisione della Cassazione che riguarda altri soggetti e costituisce mera attività interpretativa di una norma non atta a divenire regola di diritto da applicare nel sistema disciplinare forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 7 novembre 1997, n. 140/97).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 11 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 1997
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