E’ deontologicamente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. Tale previsione impone al professionista un particolare decoro nel tenere ogni comportamento, ed è, questo, un limite che non costituisce una incostituzionale discriminazione o limitazione della libertà agli esercenti la professione e trova la sua ragione nella libera accettazione di un vincolo a cui ciascun professionista si sottopone quando sceglie di esercitare una professione alla quale è connaturata una costante dignità di comportamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Dicembre 2003
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