Diversamente da quanto può ritenersi per il rapporto di natura contrattuale e la conseguente responsabilità, in sede di procedimento disciplinare l’addebito deve risultare provato, e non è l’incolpato che deve dare la prova del contrario. La responsabilità professionale, invero, non è funzionale (se non in via indiretta) alla tutela degli interessi contrattuali, ma è istituzionalmente ispirata alla tutela dell’ordinamento professionale.
La mera imprudenza o negligenza professionale accidentale, se pur può comportare responsabilità civile, non può sic et simpliciter costituire argomento di sanzione disciplinare, allorché non sia provato alcun elemento psicologico soggettivo comprovante lo svolgimento dell’attività con violazione dei canoni di correttezza imposti.
Non ad ogni incidente che possa verificarsi nell’ambito della conduzione di uno studio legale può riconoscersi, oltre che l’obbligo risarcitorio, la sanzione disciplinare per il titolare, atteso che, conformemente al principio generale in tema di procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità al ledere la dignità e il decoro professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 25 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 04 Gennaio 2019
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