La sussistenza di precedenti disciplinari non comporta di per sé, quale conseguenza automatica, l’irrogazione della sanzione più grave; l’esercizio del potere disciplinare, infatti, importa inevitabilmente la valutazione casistica delle condotte poste in essere dagli iscritti in violazione dei canoni deontologici a seguito della quale potrà determinarsi la giusta sanzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 03 Maggio 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Settembre 2004 (sospensione)
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