Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Elemento soggettivo – Necessità.

La mera imprudenza o negligenza professionale accidentale, se può comportare responsabilità civile, non può, sic et simpliciter, costituire argomento di sanzione disciplinare, se non sia provato l’elemento psicologico soggettivo a dimostrazione di svolgimento di attività in violazione dei canoni di correttezza professionale e quindi di comportamenti atti a ledere la dignità e il decoro professionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 4 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 04 Dicembre 2001
Giurisprudenza CNF

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