Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 13 settembre 2005, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 13 Settembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 27 Ottobre 1999 (sospensione)
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