Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Assenza di dolo – Irrilevanza.

Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà della condotta, anche se omissiva, con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 9 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 17 Gennaio 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 09 Luglio 2000 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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