Avvocato – Procedimento disciplinare – Regolamento di competenza d’ufficio – Esame del C.N.F. – Competenza limitata alla sola eccezione.

Il C.N.F. investito del regolamento d’ufficio in ordine alla competenza del C.d.O. (equiparabile al regolamento di competenza articolo 45 c.p.c., e previsto dall’articolo 49 r.d.l. 1578/1933) ha il potere di dirimere esclusivamente il conflitto di competenza tra due consigli dell’ordine e non quello di esaminare questioni relative al merito dell’azione disciplinare (ivi compresa l’eccezione di prescrizione). (Decide sul conflitto di competenza sollevato dal C.d.O. di Torino con delibera del 18 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SICILIANO, rel. RUGGERINI), sentenza del 27 novembre 1999, n. 231

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 27 Novembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Gennaio 1999
abc, Giurisprudenza CNF

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