L’illecito disciplinare si pone su di un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo; diversi sono, infatti, i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. Pertanto la sanzione disciplinare comporta valutazioni e ha presupposti diversi rispetto a quella penale.(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 5 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 16 Giugno 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 05 Ottobre 1996
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