Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 30 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 22 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 30 Ottobre 2008
0 Comment